Dimissioni del lavoratore: Quando e Come si ha diritto alla Naspi?

F.S. , cliente del nostro studio, ci chiede: “Il mio datore di lavoro non rispetta mai i termini mensili di pagamento della retribuzione, addirittura sto ricevendo adesso la retribuzione di 2 mesi fa.

Vorrei “licenziarmi” [ndr il termine esatto è rassegnare le dimissioni] ma avrei diritto alla disoccupazione NASPI?”

Il lavoratore che ha perso involontariamente la propria occupazione ha diritto all’indennità di disoccupazione, cd. NASPI, se è in possesso congiuntamente di due requisiti:

  1. Stato di disoccupazione involontaria;
  2. Almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni.

Tra i vari casi di disoccupazione involontaria previsti dalla legge – che tratteremo anche in un altro articolo – è previsto il caso in cui è lo stesso lavoratore ad interrompere e recedere dal rapporto di lavoro  quando un grave inadempimento o una qualsiasi azione od omissione del datore di lavoro, non permette la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro: queste sono definite dimissioni per giusta causa.

Se il lavoratore si dimette per giusta causa, la perdita dell’occupazione si considera comunque involontaria, in quanto causata da una violazione del datore di lavoro così grave da non permettere la prosecuzione, neanche momentanea, del rapporto.

In questi casi, il dipendente ha dunque diritto alla Naspi.

Infatti, la sentenza della Corte Costituzionale n. 269/2002, ha affermato il principio di diritto secondo il quale “le dimissioni per giusta causa non sono riconducibili alla libera scelta del lavoratore – poiché indotte da comportamenti altrui idonei a integrare la condizione della improseguibilità del rapporto – come detta l’art. 2119 c.c. -, con conseguente stato di disoccupazione involontaria ai sensi dell’art. 38 cost.”.

Ricordiamo di seguito alcuni casi di dimissioni per giusta causa individuati da numerose sentenze dei Tribunali e Corti d’Appello italiane e confermate dalla Suprema Corte di Cassazione:

  • Mancato o ritardato pagamento della retribuzione;
  • Omesso versamento dei contributi;
  • Comportamento ingiurioso del superiore gerarchico;
  • Pretesa da parte del datore di lavoro di prestazioni illecite;
  • Molestie sessuali sul posto di lavoro;
  • Demansionamento o svuotamento del numero o del contenuto delle mansioni, tali da determinare un pregiudizio al bagaglio professionale del lavoratore;
  • Mobbing, inteso quale crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore, dovuto a comportamenti vessatori, aggressivi e umilianti da parte dei colleghi o dei superiori;
  • Trasferimento del lavoratore da una sede ad un’altra in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall’art. 2103 c.c.;
  •  Notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione di azienda;

In tali casi, si verifica un contrasto fra il lavoratore e il datore di lavoro in ordine all’effettiva sussistenza di comportamenti di quest’ultimo che giustifichino le dimissioni per giusta causa.
Il lavoratore che rassegna le dimissioni per giusta causa ha diritto:

  • All’indennità sostitutiva del preavviso;
  • A richiedere l’indennità di disoccupazione NASPI all’ INPS fornendo la prova della sussistenza della giusta causa;
  • Al reddito di cittadinanza, sussistendone i presupposti.

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